La delibera adottata dalla Gen nella riunione del 6.4 us , con la quale si è proposto al CN Ancl del 7.4 us di commissariare le Unioni Provinciali che non hanno cancellato i colleghi espulsi, è illegittima. Il parere che quì di seguito pubblichiamo è chiarissimo e non lascia spazio a diverse interpretazioni. Ma che ciò sia vero lo hanno confermato i rappresentanti delle Regioni che sono intervenuti per chiedere di soprassedere al commissariamento.
I colleghi in rappresentanza della base si sono dichiarati contrari ad ogni ipotesi di intervento sulle province. Toscana, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Abruzzo, Sicilia le regioni i cui rappresentanti hanno manifestato esplicitamente il dissenso per l'iniziativa. Evitando così che si perpretasse un vero e proprio atto persecutorio ed immotivato nei confronti delle Unioni Provinciali del Rinnovamento. A quel punto al Segretario Generale non è rimasto altro che rinviare il punto, senza potere ratificare la delibera della Gen. Dopo qualche giorno, la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma che ha annullato i provvedimenti di espulsione per i quali si resta in attesa dei richiesti provvedimenti di revoca .
La Redazione
Il quadro normativo di riferimento.
In base allo Statuto ANCL la qualità di componente di un organo associativo ai vari livelli territoriali presuppone, come è ovvio, la qualità di associato (v., ad esempio, art. 10: "L'esercizio dei diritti associativi spetta all'associato…"; art. 51: "Ogni associato ha diritto di votare e di essere votato…").
La perdita della qualifica di associato è disciplinata dall'art. 9 dello Statuto ANCL ("Perdita della qualifica di associato"), il quale stabilisce tra le altre cose che "La qualifica di associato si perde:…c) per applicazione del provvedimento disciplinare di espulsione…".
Il provvedimento di espulsione viene adottato dal Collegio dei Probiviri, come indica il il Regolamento Disciplinare Nazionale del 3 aprile 2003 (art. 6: "Le sanzioni che il Collegio Nazionale dei Probiviri…può applicare sono:…d) l'espulsione".
Lo stesso Statuto ANCL prevede poi nella parte dedicata alle "Modalità e validità dei consessi nazionali, regionali e provinciali" (Titolo VI, art. 51 ss., dello Statuto) la disciplina delle "surroghe e sostituzioni" (art. 57).
La norma in questione stabilisce (comma 1) che "Qualora, per qualsiasi ragione, decada dalla carica un componente degli organi associativi, si procede come segue: a) ove si tratti di componenti del Consiglio Nazionale di estrazione congressuale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Provinciale con surroga secondo la graduatoria elettorale delle rispettive liste fino alla integrazione del 50% dei suoi componenti; oltre tale limite si procederà al rinnovo totale degli organismi…".
Sempre l'art. 57 (comma 2) stabilisce poi che "Nei casi sopra previsti i rispettivi organi dovranno provvedere alla ricostituzione del plenum nella prima riunione utile".
Infine, lo Statuto ANCL prevede in materia di "Commissariamento" (art. 44) che "Qualora si verifichino fatti od esigenze non risolvibili in via ordinaria, potrà essere nominato un commissario: a) a livello provinciale da parte del Consiglio Nazionale, sentito il Consiglio Regionale; b) a livello regionale da parte del Consiglio Nazionale su relazione del Segretario Generale Nazionale, sentiti i Presidenti provinciali interessati. I poteri del Commissario sono quelli dell'organo sostituito; c) il Commissario, entro il termine di sei mesi dalla nomina, pone in essere gli atti per la ricostituzione dell'organo rappresentato…".
Parere.
In base alle norme convenzionali sopra richiamate, si ritiene quanto segue.
La qualifica di associato ANCL si perde automaticamente per effetto della "applicazione" del provvedimento disciplinare da parte dei Probiviri (art. 9 Statuto ANCL: "La qualifica di associato si perde:…c) per applicazione del provvedimento disciplinare di espulsione…"; art. 6 del Regolamento Disciplinare Nazionale "Le sanzioni che il Collegio Nazionale dei Probiviri…può applicare sono:…d) l'espulsione".
Non è quindi necessario alcun intervento o provvedimento (delibere, etc.) da parte di organi associativi centrali o locali.
L'espulsione, con la conseguente perdita della qualifica di associato, determina necessariamente la "decadenza" del singolo dalle cariche associative ricoperte.
Trova quindi applicazione l'art. 57 dello Statuto ANCL, secondo cui gli organi associativi nell'ambito del quale è avvenuta "per qualsiasi ragione" la decadenza (nel nostro caso, per espulsione) devono provvedere alla surroga del componente decaduto con altro soggetto (nei modi indicati dallo stesso art. 57).
Al riguardo, la norma è inequivocabile nello stabilire che l'unico soggetto competente ad effettuare la surroga è l'organo associativo cui è stato vulnerato il plenum.
Peraltro, l'organo associativo competente alla surroga è anche tenuto obbligatoriamente a provvedere in tal senso (art. 57, comma 2: ""Nei casi sopra previsti i rispettivi organi dovranno provvedere alla ricostituzione del plenum nella prima riunione utile").
Di conseguenza, in caso di mancata ottemperanza a questo obbligo statutario, i responsabili dell'organo associativo interessato potranno essere chiamati a rispondere per violazione dello Statuto ai sensi dell'art. 10 dello Statuto medesimo, ed eventualmente subire procedimento disciplinare interno (come si ribadisce anche nelle Premesse al Regolamento Disciplinare Nazionale "Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha competenza in materia di:…comportamento dell'iscritto in contrasto con lo Statuto…").
Viceversa, l'omissione dell'obbligo di porre in essere la surroga da parte dei responsabili dell'organo associativo competente, non può dare luogo al commissariamento dell'organo associativo medesimo.
Infatti, l'intervento del commissario è previsto dallo Statuto ANCL (art. 44) non per fare le veci degli organi associativi ove venga omesso un singolo atto di gestione ordinaria dell'attività (quale è l'atto di surroga di un componente decaduto), ma soltanto nei casi in cui si verifichino situazioni straordinarie (art. 44:"non risolvibili in via ordinaria") che provochino la necessità di "sostituire" definitivamente ed in ogni sua funzione l'intero organo associativo, al fine della sua "ricostituzione" (art. 44: "I poteri del Commissario sono quelli dell'organo sostituito; c) il Commissario, entro il termine di sei mesi dalla nomina, pone in essere gli atti per la ricostituzione dell'organo rappresentato…").
L'unico caso in cui si può ipotizzare l'intervento del commissario è quello in cui l'omessa surroga del componente decaduto determini per qualunque ragione (difficilmente ipotizzabile in astratto) la paralisi dell'organo associativo. In tal caso, però, è evidente che il commissariamento interverrebbe (solo e soltanto) in conseguenza del mancato funzionamento dell'organo stesso, e non semplicemente in funzione della sostituzione del componente decaduto.